LA LEGITTIMA DIFESA E LA LEGGE ITALIANA

La legittima difesa, come disciplinata dall’art. 52 Codice penale, nel testo aggiornato dalla Legge 59 del 2006, continua ad essere limitata ai casi in cui la reazione è necessaria per difendere se stessi o altri da un pericolo diretto e immediato e deve essere proporzionata alla violenza cui si oppone.
La più importante conseguenza della legittima difesa è la non punibilità di chi è costretto a difendersi.

Perché vi sia legittima difesa occorre:

  • Essere sottoposti a un’offesa ingiusta. Deve manifestarsi un principio di offensività tale da esserci condizione di materialità offensiva reale.
  • Non poter agire diversamente o fuggire in modo sicuro, anche se non onorevole
  • Agire mentre l’aggressione è in corso, non dopo
  • Agire contro l’aggressore o i suoi complici, non contro altri
  • Non essersi messi volontariamente nella situazione di pericolo
  • Agire in modo proporzionato all’attacco che si riceve, solo se obbligati dalle condizioni che si presentano

Casi particolari

1. Eccesso colposo, quando si ha una reazione di difesa eccessiva, che, perciò, non è più legittima. Sfocia, infatti, in imprudente azione, imperizia nel considerare possibili conseguenze, negligenza causata da cattiva valutazione di e per quanto si sta per consumare e si consumerà come azione lesiva. Questo fatto è soggetto alla sanzione penale e all’obbligo civile di risarcire il danneggiato.

2. Legittima difesa putativa, quando non vi è il pericolo ipotizzato. Affinché l’errore di valutazione sia giustificato, deve esistere un fatto – pur malamente interpretato – che possa avere davvero provocato la ragionevole convinzione di trovarsi esposti al pericolo imminente di un’offesa ingiusta. Chi compie questo atto non deve corrispondere al danneggiato l’intero risarcimento per il danno, ma è comunque tenuto al pagamento di un’indennità decisa dal giudice.

3. Difesa altruistica o soccorso difensivo, quando si difende da un pericolo attuale e nell’unico modo possibile non se stessi, bensì un’altra persona. La difesa altruistica è facoltativa. Se sono presenti tutte le condizioni della legittima difesa, anche la difesa altruistica non è punibile dall’ ex art. 581 c.p. ed in funzione di quanto si consumerà possono essere violati altre fattispecie di reati.

L’onere della prova nel processo

Chi viene aggredito e reagisce provocando danni all’assalitore deve dimostrare che la sua azione è stata legittima. Si ha legittimità quando si prova che si è stati obbligati a reagire all’offesa che si stava subendo; che l’unica, obbligata azione era quella di rispondere alla offesa che si stava subendo con mezzi altrettanto offensivi lesivi solo per legittima.
Per valutare se esisteva effettivamente un pericolo, viene considerato un complesso di circostanze oggettive: si considera l’importanza del bene minacciato, ma si valutano anche l’esistenza di un pericolo attuale o di una offesa ingiusta, e quali sono mezzi di reazione a disposizione dell’aggredito, nonché il modo in cui ne ha fatto uso.

Il cosiddetto Diritto di autotutela nell’abitazione e nel domicilio

Secondo il diritto all’autotutela nel domicilio privato, ampliato nel 2006, è ora lecito usare armi (solo se legittimamente detenute) o altri strumenti contro chi viola l’abitazione, il negozio o qualunque altro luogo dove siano svolte attività commerciali o imprenditoriali, solo se è minacciata l’incolumità nostra o di altri e se l’intruso si introduce in casa o nella sede dell’attività lavorativa e tiene un atteggiamento aggressivo o violento. Non vi è legittima difesa in caso di violazione di domicilio quando non vi è alcuna reazione minacciosa ma solo “desistenza” da parte dell’intruso o quando lo stesso si dia alla fuga.

Le armi

L’uso delle armi è visto con sfavore all’ordinamento giuridico, che non ne legittima l’uso, ma lo ammette solo in determinati casi eccezionali.

Usare un’arma, nel reato di lesioni, è di per sé un’aggravante, sempre e comunque.
È un’aggravante anche se l’arma è posseduta in modo legittimo o per giustificato motivo e anche se viene utilizzata solo in modo occasionale.

Le stesse arti marziali possono essere considerate armi “bianche”: chi è detentore di conoscenza di una certa Arte Marziale deve, prima che avvenga o si consumi un conflitto, necessariamente avvertire colui che sta per intraprendere il conflitto, precisando il livello di conoscenza e preparazione che si detiene. In caso contrario, potrebbe ritenersi un aggravante omissivo e doloso escludere intenzionalmente di informare l’avversario delle competenze marziali detenute.